RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

      Articolo 3. - (Modifiche all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998). - La disposizione prevede l'attuazione di programmi di assistenza e integrazione sociale, destinati a un numero limitato di persone e per un periodo di tempo determinato. Come per l'applicazione delle prestazioni scaturenti dal rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale nell'ambito già previsto dalla norma novellata, l'assistenza sarà preferibilmente fornita da organizzazioni di volontariato che hanno esperienza in questo settore, presso strutture delle medesime organizzazioni o abitazioni private.
        Il finanziamento dei programmi è previsto, a decorrere dall'anno 2008, entro il limite di spesa di 1 milione di euro annui, a valere sul Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (istituito dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), che presenta le necessarie disponibilità, pari a:

            47 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 (10 milioni di euro di stanziamento base previsto a decorrere dal 2007 dall'articolo 19, comma 3, del citato decreto-legge n. 223 del 2006, cui si aggiungono 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per l'incremento disposto dall'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e a cui vanno detratti 3 milioni di euro annui già assegnati al Fondo mondiale contro la violenza sessuale e di genere in virtù della medesima norma dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006;

            10 milioni di euro per gli anni 2010 e seguenti.

        Ferma restando la natura di tetto di spesa del finanziamento, destinato al sostegno delle organizzazioni che offrono assistenza e con le quali i soggetti coinvolti seguono i programmi di reinserimento, occorre puntualizzare che le risorse previste appaiono congrue in relazione alle finalità da perseguire, in considerazione della specificità della misura introdotta e della conseguente ridotta platea di destinatari.
        Il dato relativo alle donne che in Italia nell'arco di un anno subiscono violenza fisica o sessuale dal partner è stimato in 373.000 unità (rapporto dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) su «La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia», presentato nel 2007 e relativo all'anno 2006). Rapportato alle donne straniere irregolari, tale dato può essere stimato in 3.730.

 

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Infatti, si ritiene che gli stranieri irregolari presenti in Italia siano 600.000 (dato Eurispes), ovvero l'1 per cento della popolazione totale. I dati relativi alla citata indagine condotta dall'ISTAT rivelano che solo nel 7,5 per cento dei casi la violenza viene denunciata. Per quanto attiene alle vittime straniere irregolari si ritiene che, in parte per ragioni socio-culturali, in parte per la stessa posizione di irregolarità in cui versano, il dato delle denunce possa essere stimato nel 5 per cento del totale (circa 180 casi denunciati), con valutazione prudenziale.
        L'intervento previsto dalla disposizione in oggetto, tuttavia, richiede anche l'ulteriore requisito del «grave e attuale pericolo di vita» della vittima come conseguenza della scelta si sottrarsi alla violenza o di rendere dichiarazioni nel corso delle indagini o di testimoniare in giudizio. Si stima prudenzialmente che tali condizioni si realizzino in un terzo dei circa 180 casi considerati, ovvero per circa 60 persone. Inoltre, il comma 2-ter dell'articolo 18 in oggetto prevede la possibilità di estendere il permesso di soggiorno e i relativi programmi di assistenza ed integrazione sociale anche ai figli minori degli stranieri di cui al comma 2-bis. Si può prevedere che la previsione interessi mediamente un minore ogni tre stranieri beneficiari, per un totale di 20 minori.
        Il numero di soggetti interessati si attesta pertanto su circa 80 persone. Prevedendo un finanziamento medio per persona dei programmi di assistenza e integrazione sociale pari a 12.500 euro annui a persona, il limite di spesa previsto appare pertanto congruo rispetto agli interventi da finanziare.
        Si evidenzia, infine, come la prevista finalità rientri pienamente in quella genericamente prevista dalla norma istitutiva del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.
        Si precisa infine che, in considerazione della disponibilità delle risorse stanziate, nonché dell'utilizzo delle stesse effettuato nell'anno in corso, l'impiego di quota parte del Fondo in parola per la copertura dei costi derivanti dalla norma, lascia impregiudicato il perseguimento di altre finalizzazioni perseguibili con l'utilizzo del medesimo.

      Articolo 8. - (Fondi per le città d'arte). - La disposizione autorizza una spesa pari a 11.718.000 euro per il 2008, a 11.903.000 euro per il 2009 e a 29.877.000 euro per il 2010 per l'istituzione di un apposito fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, per l'assegnazione ai comuni che hanno individuato le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio, di contributi straordinari al fine di assicurare la predisposizione di misure volte alla tutela del decoro nelle aree in questione.
        Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del citato fondo.

 

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        Con tali risorse, i comuni interessati potranno provvedere ad adottare gli interventi ritenuti necessari per la salvaguardia dei centri storici al fine di garantire al movimento turistico la migliore fruibilità delle aree archeologiche e monumentali. I comuni interessati sono ovviamente quelli che registrano maggiori flussi di visitatori (Roma, Firenze, Venezia eccetera) ovvero quelli di minore estensione, ma caratterizzati da un grande afflusso turistico. La spesa autorizzata dalla disposizione in esame costituisce l'onere massimo a carico del bilancio dello Stato.
 

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